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Ordinanza — n. 32843/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32843/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Claudio Speranzon's cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new specific reasoning. The appellant challenged his conviction for drunk driving causing an accident, claiming conflicting witness testimony was unusable and a defense witness was not summoned. The court ruled that the appeal failed to perform the required critical function against the lower court's sufficient and logical findings regarding the defendant's state and the accident dynamics.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of grounds already disallowed in the appellate judgment without offering a specific, argumentative critique of the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of rejected grounds drunk driving conviction witness testimony admissibility responsabilità penale verdetto di colpevolezza pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 606 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sanni
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannnnarco
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannnnarco, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERANZON CLAUDIO nato a PEDEROBBA il 07/12/1942 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Claudio Speranzon ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia/ il 14 marzo 2022v ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Treviso il 28 maggio 2021, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, affermata sulla base delle dichiarazioni discordanti e inutilizzabili del teste escusso, da un lato, e senza disporre la citazione del teste a discarico, dall'altro. Il ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sanni, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannnnarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pagine 2 e 3), rappresentati dal mancato utilizzo delle dichiarazioni de relato rese dal teste e dalla valorizzazione, ai fini della decisione, dei dati obiettivi riscontrati sul posto, nonché dal pesante stato di alterazione psicofisica dell'imputato e dalla dinamica del sinistro.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci