Cassation annuls conviction for theft due to victim's remission of complaint extinguishing the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction for theft without remanding the case. The defendant was originally found guilty of stealing gold chains, but the Court noted that the specific charge became a private prosecution offense only after a legislative change. Consequently, the victim's subsequent remission of the complaint legally extinguished the crime, rendering the conviction void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, ultimo comma, cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 2, comma 4, cod. pen.: The remission of a private prosecution complaint extinguishes the crime, requiring the court to declare non-prosecutability and annul prior convictions based on the principle of the most favorable law to the accused.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARBONE LAILA nato a ROMA il 11/06/1968 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Laila Carbone ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 10 febbraio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dalla imputata, con la quale il Tribunale di Trapani il 26 ottobre 2018 l'ha riconosciuta responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen., per essersi impossessata di un rotolo contenente collane in oro all'interno di una gioielleria, condannandola alla pena di giustizia.
La ricorrente si affida a un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante della destrezza, erroneamente applicata a fronte della semplice richiesta di confezionare un regalo e di informazioni sulla locazione di una banca nelle vicinanze. Va rilevato che il reato di cui all'imputazione, originariamente previsto nel codice come procedibile d'ufficio, per effetto del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge del 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), è divenuto procedibile soltanto a querela di parte.
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 624, ultimo comma, cod. pen., si procede d'ufficio nel caso, tra gli altri, in cui ricorra taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numeri 7 e 7-bis, non sussistenti nel caso in questione. Di tale modifica normativa favorevole per l'imputata occorre tener conto nel caso in esame, atteso che, come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di legittimità, la querela è un istituto di natura mista, sostanziale e processuale, da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell'an e del quomodo di applicazione del precetto, e dunque soggetto al principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. (recentemente, Sez.
U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Ne deriva che l'intervenuta remissione della querela, effettuata dalla persona offesa in data 17 aprile 2023, che non risulta rifiutata dall'imputata, comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono porsi a carico dell'imputata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico della querelata. Così