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Ordinanza — n. 32836/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain sentencing and qualification errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32836/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding sentencing and charge qualification. The defendant challenged a plea agreement sentence for illegal cocaine possession, claiming the trial court failed to verify statutory acquittal grounds and misqualified the crime. The court ruled that such challenges are barred under specific procedural limits applicable to plea bargains and require immediate, obvious errors not supported by the indictment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In plea bargain proceedings, appeals to the Court of Cassation are inadmissible for alleged failure to verify acquittal grounds or for qualification errors that are not immediately obvious and eccentric to the indictment.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal charge qualification sentencing review procedural limits alibi esclusione del testimone incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 129 c.p.p.
Vizio di motivazione per mancata valutazione in ordine alla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 444, comma 2 c.p.p.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Roma, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Lucidi Karim, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103
Vizio di motivazione per mancata valutazione in ordine alla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena com- plessiva di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro sedicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena com- plessiva di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro sedicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Roma, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Lucidi Karim, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena com- plessiva di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro sedicimila di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Vizio di motivazione per mancata valutazione in ordine alla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Sez. 2, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIDI KARIM nato a ROMA il 13/09/1995 avverso la sentenza del 27/10/2022 del TRIBUNALE di ROMA1 c:iato avviso &re parti' udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Roma, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Lucidi Karim, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena com- plessiva di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro sedicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione dtt rilevante quantitativo di gr. 1.037,4 di cocaina.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione per mancata valutazione in ordine alla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa qualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggia- mento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qua- lificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso proposto dall'imputato, va pre- messo che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualifica- zione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al conte- nuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).

Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza im- pugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato pale- semente eccentrica.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deci