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Ordinanza — n. 32834/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32834/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally submitted it rather than through a qualified lawyer. The underlying conviction involved four years of imprisonment and a fine for offenses under the Penal Code and the Drug Trafficking Law. The court ruled that since the 2017 reform, personal appeals are no longer permitted, requiring representation by a specialist attorney to avoid dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be filed by a qualified lawyer; personal submissions by the accused are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal appeal prohibition qualified lawyer requirement Cassation procedure reform legal representation mandate deposizioni attendibili confessione gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Torino, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Mehmetaj Argon, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro diciotto- mila di multa in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 81 cod. pen.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torino, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Mehmetaj Argon, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro diciotto- mila di multa in relazione ai reati di cui agli artt.
artt. 81 cod. pen
pen., la pena complessiva di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro diciotto- mila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHMETAJ ARJON nato il 21/02/1991 avverso la sentenza del 19/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO5-da1d-avviso alle parlil udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Torino, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Mehmetaj Argon, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro diciotto- mila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il Mehmetaj ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 marzo