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Ordinanza — n. 32833/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32833/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32833/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 9 settembre 2019, con cui Angileri Antonino Enrico e Zizzo Salvatore erano stati condannati l'Angileri alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa in relazione al reato ex artt. 110, 56, 624 bis e 625, comma secondo, n. 2, cod. pen. (capo A) e lo Zizzo alla pena complessiva, condizionalmente sospesa, di mesi cinque di reclusione ed euro centocinquanta di multa, in relazione ae reatbdi cui al capo A) e al reato di cui agli artt. 61, n. 2, e 4 I. n. 110 del 1975 (capo B).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32833/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.

Parole chiave

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gravi addebiti penali controllo della commisurazione della pena decisione incidentale impugnabile allegazione motivata risarcimento del danno civile azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANGILERI ANTONINO ENRICO nato a MARSALA il 17/01/1969 ZIZZO SALVATORE nato a MARSALA il 17/04/1973 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 9 settembre 2019, con cui Angileri Antonino Enrico e Zizzo Salvatore erano stati condannati l'Angileri alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa in relazione al reato ex artt. 110, 56, 624 bis e 625, comma secondo, n. 2, cod. pen. (capo A) e lo Zizzo alla pena complessiva, condizionalmente sospesa, di mesi cinque di reclusione ed euro centocinquanta di multa, in relazione ae reatbdi cui al capo A) e al reato di cui agli artt. 61, n. 2, e 4 I. n. 110 del 1975 (capo B).

2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.

3. I ricorsi sono manifestamente infondati. ' Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irri- sorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241;

Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). La Corte territoriale, pertanto, allineandosi al consolidato dictum di questa Corte sopra riportato, ha rilevato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non poteva essere riconosciuta in favore degli imputati, tenuto conto del costo all'ingrosso e al dettaglio dei peperoni fuori stagione. Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha escluso che il danno patri- moniale, sebbene non quantificabile, fosse di speciale tenuità. Gli imputati si limitano a censurare il logico iter motivazionale della sentenza impugnata, sottolineando che, come emerso nel corso dell'udienza dibattimentale, all'epoca del fatto (2017), i peperoni costituenti oggetto del tentativo di furto, costa- vano untiro al chilo con conseguente complessivo danno complessivo di soli euro sessantotto.

Si tratta di censura in fatto, non proponibile nella presente sede di le- gittimità a fronte di un'argomentazione sul punto operata dalla Corte territoriale da ritenere non manifestamente illogica. Il ricorrente, peraltro, in violazione del principio di autosufficienza, non offre elementi documentali a sostegno del rilievo difensivo.5. Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Rom