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Ordinanza — n. 32832/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32832/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32832/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni uno e mesi due di reclusione ed euro millequattrocento di multa nei confronti di Deidda Daniele in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32832/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni uno e mesi due di reclusione ed euro millequattrocento di multa nei confronti di Deidda Daniele in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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risarcimento del danno civile azione civile risarcimento alle vittime di reati azione di responsabilità danno differenziale perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEIDDA DANIELE nato a ROMA il 17/09/1988 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle parEiTi udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni uno e mesi due di reclusione ed euro millequattrocento di multa nei confronti di Deidda Daniele in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento.

3. In ordine all'unico motivo di ricorso va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 mar