Cassation appeal dismissed as inadmissible due to vague grounds and lack of specific legal comparison with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fabio Tichetti inadmissible and ordered him to pay costs. Tichetti challenged the lower court's conviction for theft, escape from home detention, and false generalities, arguing insufficient causal proof and invalid labor relationship aggravation. The court rejected the appeal because the grounds were vague, non-specific, and merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the trial and appellate judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are vague, non-specific, and fail to provide an effective comparison with the lower court's reasoning, rendering the appeal manifestly unfounded.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TICHETTI FABIO nato a ROMA il 19/07/1971 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Fabio Tichetti ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Perugia il 29 marzo 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Terni 1'11 febbraio 2020 ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di furto consumato pluriaggravato di un autocarro e del relativo contenuto (capo A), di evasione dagli arresti domiciliari (capo B) e di false generalità (capo C), fatti commessi il 21 marzo 2013, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.
Il ricorrente si affida a due motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. Con il primo motivo, in particolare, censura violazione degli artt. 624 e 625, n. 5, cod. pen. ed illogicità della parte motiva quanto alla prova del contributo causale offerto dall'agente alla condotta e, in ultima analisi, alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Si evidenzia in particolare che l'unico elemento, ritenuto nel ricorso insufficiente, sarebbe la presenza dell'imputato a bordo del veicolo dopo il furto, in compresenza, però, con altre due persone.
Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 110, 624, 625, n. 5, e 61, n. 11, cod. pen. e contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto al riconoscimento dell'aggravante del rapporto di lavoro, che, ad avviso del ricorrente, non sussisterebbe nel caso di specie. In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile solo a querela di parte.
Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.
U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi sono formulati in maniera assai vaga ed aspecifica e sono, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e già disattesi dai Giudici di merito alle pp. 3-5 della sentenza impugnata con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorso omette il doveroso, effettivo confronto. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de