Italian court dismisses appeal for attempted aggravated burglary, citing lack of statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Stojkov Lela inadmissible without formalities. The appellant challenged the application of a settlement agreement under Article 444 of the Criminal Procedure Code for an attempted aggravated burglary. The court ruled that the complaint regarding Article 129 was not covered by the limited exceptions for reviewing settlement agreements found in Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448 comma 2-bis, 610 comma 5-bis, 616 cod. proc. pen.; Appeals against settlement agreements are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general complaints about the application of Article 129.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOJKOV LELA nato a TORINO il 15/09/1976 avverso la sentenza del 04/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOfR. pati7pVinThlre-15M17 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Stojkov Lela ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Torino il 4 luglio 2022 ha applicato alla stessa la pena concordata fra le Parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di tentativo aggravato di furto in abitazione, fatto commesso il 2 luglio 2022.
La ricorrente lamenta violazione di legge, sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. L'impugnazione è manifestamente infondata. La descritta censura, infatti, esula dalle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), che limita la ricorribilità ai casi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de