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Ordinanza — n. 32817/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise non-prosecution ground at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32817/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for attempted theft, arguing violations of the code of criminal procedure and the non-prosecution provision for minor offenses. The court rejected these grounds, noting that the non-prosecution argument was not raised during the appellate proceedings and thus cannot be introduced for the first time at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Grounds not raised in the act of appeal are inadmissible in the cassation appeal to prevent the appellate court from being deprived of its jurisdiction.

Parole chiave

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inadmissibility non-prosecution appellate review new grounds court costs criminal procedure attempted theft allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Art. 131 bis cod. pen.
Violazione dell'art. 131 bis cod. pen..
Art. 56 cod. pen.
Violazione dell'art. 56, comma terzo, cod.
Art. 110 cod. pen.
Art. 624 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Violazione dell'art. 131 bis cod. pen..
art. 234 cod. proc. pen
Peraltro, le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito
Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato
Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, Rv.
Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, Giannetto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO DANIELE nato a ERICE il 03/09/1992 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani del 15 marzo 2021, con cui Lombardo Daniele era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110 e 624 bis cod. pen..

2. Il Lombardo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 56, comma terzo, cod. peri, e vizio di motivazione. 2.2. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che il riconoscimento dell'im- putato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza pre- senti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudizia- ria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013, in fatti- specie relativa al riconoscimento dell'imputato effettuato attraverso i tratti somatici, le movenze, alcune particolari caratteristiche quali un tatuaggio, oltre alla corpora- tura e all'altezza;

Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791). Peraltro, le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sic- ché per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia (Sez. 5; n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776). Ciò posto sui consolidati principi giurisprudenziali in materia, dall'analisi dei CD contenenti le videoregistrazioni e le immagini riprese dalla videocamera di sorve- glianza della persona offesa, la Corte di appello ha logicamente stabilito che il sog- getto diretto verso il mezzo agricolo per estrarre la benzina era sicuramente identifi- cabile in Lombardo Daniele.

E' stata ritenuta altresì decisiva la presenza del braccia- letto nero indicato dal teste mar. Martorella, emergente dal video e dalla foto ripro- duttiva del Lombardo messa a disposizione dalle forze dell'ordine. Secondo l'organo giudicante, tali elementi erano corroborati dal riconoscimento effettuato dagli organi di P.G., essendo il Lombardo già loro noto per i suoi trascorsi giudiziari. La Corte di merito ha sottolineato che il tentativo di rimuovere il tappo del ser- batoio di benzina, unitamente al possesso del tubo e dei due bidoni lasciavano rite- nere integrato il requisito dell'univocità degli atti del tentativo di furto, non potendosi comprendere quale diversa attività il Lombardo intendesse compiere in piena notte su un mezzo appartenente ad altri e in atteggiamento sospetto.

Il ricorrente si limita a fornire una ricostruzione alternativa della vicenda crimi- nosa, contestando genericamente il riconoscimento operato dal mar. Martorella e la sussistenza dei requisiti del tentativo, senza confrontarsi con l'ampio ed articolato impianto motivazionale delineato nella sentenza impugnata.

4. Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che, con l'atto di appello il Lombardo non aveva richiesto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen.. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Peraltro, il predetto principio di carattere generale è stato riaffermato anche con riferimento all'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Questa Corte, infatti, ha affer- mato che, nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a soste- gno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione im- pugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255).

5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammend