Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's reasoning on mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower courts failed to recognize generic mitigating circumstances, yet the appellate court had already thoroughly examined the case, highlighting the danger of the drunk driving conduct and two prior convictions. The court rejected the appeal because it merely reproduced previous criticisms without providing a critical analysis of the lower judges' reasoning, rendering the request infounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 393 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to critically analyze the reasoning of the lower court, merely repeating arguments already adequately examined and dismissed by the judges of record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORINI MASSIMO nato a MODENA il 28/05/1965 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Massimo Fiorini ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 23 novembre 2021 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Modena il 2 ottobre 2019 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere circolato alla guida di un motociclo in stato di ebrezza alcolica, fatto commesso il 14 aprile 2018, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, alla pena stimata di giustizia.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, che sarebbe carente e manifestamente illogica quanto all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito, non essendo scandito da una analisi critica delle argomentazioni addotte dai Giudici di appello, i quali hanno sottolineato sia la pericolosità della condotta di guida sia la presenza di due precedenti penali in giudicato per lo stesso reato.
La motivazione in punto di trattamento sanzionatorio risulta, quindi, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/03/