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Ordinanza — n. 32811/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32811/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32811/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADIKI SAID nato il 06/03/1987 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Sadiki Said ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 25 maggio 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Como il 28 ottobre 2020 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto ex art. 624-bis cod. pen. consumato aggravato, fatto commesso il 16 luglio 2015, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen, art. 530 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32811/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis cod. pen. consumato aggravato, fatto commesso il 16 luglio 2015, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Parole chiave

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asserzione difendibile gravi addebiti penali risposta alla petizione diritto a un difensore Repubblica del Sudafrica censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
art. 530 cod. proc. pen
L'impugnazione è affidata ad un unico motivo con il quale lamenta difetto di motivazione, che sarebbe illogica, sotto il profilo della mancata assoluzione dell'imputato, quantomeno ai sensi del comma 2 dell'art. 530 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADIKI SAID nato il 06/03/1987 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Sadiki Said ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 25 maggio 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Como il 28 ottobre 2020 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto ex art. 624-bis cod. pen. consumato aggravato, fatto commesso il 16 luglio 2015, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

L'impugnazione è affidata ad un unico motivo con il quale lamenta difetto di motivazione, che sarebbe illogica, sotto il profilo della mancata assoluzione dell'imputato, quantomeno ai sensi del comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen., per non avere commesso il fatto, non essendo certa, ad avviso del ricorrente, la individuazione dell'imputato quale effettivo autore della sottrazione. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto costruito in fatto e basato sulla prospettazione di una lettura alternativekdelle emergenze istruttorie, non consentita nel giudizio di legittimità.

I Giudici di merito hanno, con doppia valutazione conforme, adeguatamente e non illogicamente spiegato perché debba ritenersi Sadiki Said, e non altri, l'autore del furto di cui al capo di accusa. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/03/ 2