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Ordinanza — n. 32805/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for vagueness and failure to cite specific evidence regarding a robbery case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32805/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible due to their vague and non-specific formulation. The defendants argued that the lower court failed to identify the specific individual who used violence, claiming this omission prevented the application of Article 116 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that the appeals merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the trial judges without providing a necessary factual comparison.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 116 cod. pen.: Appeals must be specific and cite precise grounds; vague appeals that merely reproduce arguments already decided are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility vague and non-specific grounds failure to cite evidence Article 116 Penal Code repetition of prior arguments diritto a un difensore legittimazione a contestare licenza legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Art. 116 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sentenza n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL HAFIEN MONSEN nato il 23/05/1994 KAMEL YAHYA nato il 07/11/1980 SABRI AMED nato il 02/03/1982 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione traI Hafien Mohsen, Kamel Yahya e Sabri Amed ricorrono, tramite uno stesso atto di impugnazione curato dal comune Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce il 12 novembre 2021, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Brindisi il 14 settembre 2016 ha riconosciuto gli imputati responsabili del reato di concorso in furto con strappo consumato aggravato, fatto commesso il 9 maggio 2016, e, ritenute equivalenti h circostanze eterogenee, li ha condannati alle, pena, stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendole, le sanzioni; con conferma quanto al resto.

I ricorrenti si affidano ad un solo motivo con il quale denunciano difetto di motivazione in relazione alla mancanza di prova circa l'esatta individuazione del soggetto che usò violenza nei confronti di Antonio Franco: ove tale persona fosse stata individuata - si afferma - si sarebbe potuta e dovuta applicare nei confronti dei concorrenti ulteriori la disciplina di cui all'art. 116 cod. pen ("Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti"). I ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto formulati in maniera vaga ed aspecifica e, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito alle pp. 2-3 della sentenza impugnata con argomenti non illogici e non incongrui con i quali i ricorsi omettono il doveroso, effettivo confronto.

Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i