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Ordinanza — n. 32803/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32803/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32803/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 7 luglio 2020, con cui Di Giosaffatte Gabriele era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di arresto e di euro millecinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 8, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi ad accertamento a mezzo di prelievo ematico teso a ve- rificare se si trovasse in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza di stupefacenti).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32803/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 187, comma 8, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi ad accertamento a mezzo di prelievo ematico teso a ve- rificare se si trovasse in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza di stupefacenti).

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza godimento dei diritti civili allegazioni fattuali non credibili attendibilità dei testimoni azione intesa alla dichiarazione di responsabilità errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- t stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOSAFFATTE GABRIELE nato a GIULIANOVA il 13/08/1985 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 7 luglio 2020, con cui Di Giosaffatte Gabriele era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di arresto e di euro millecinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 8, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi ad accertamento a mezzo di prelievo ematico teso a ve- rificare se si trovasse in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza di stupefacenti).

2. Il Di Giosaffatte, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge, non essendo stati acquisiti elementi utili per disporre gli accertamenti, in mancanza di elementi oggettivi idonei a ritenere sussistente uno stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti.

3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va ricordato che, secondo il con- solidato orientamento di questa Corte, il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 187, comma 5, C.d.S., è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio (Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, Taglialatela, Rv. 269394).

Tanto premesso sul quadro giurisprudenziale in materia, la Corte di merito ha evidenziato, con motivazione lineare ed esauriente, che il Di Giosaffatte aveva rifiu- tato decisamente ogni accertamento, sia salivare sia ematico, manifestando sintomi riconducibili ad un recente uso di stupefacenti (forte agitazione, salivazione secca). La Corte territoriale, pertanto, ha illustrato analiticamente gli elementi posti alla base dell'accertamento della circostanza per cui poteva ragionevolmente presumersi che l'imputato si trovasse sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- t stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 m