Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32802/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32802/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32802/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Monza, su concorde richiesta delle parti, ha applicato MI Gjoka Tani, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena com- plessiva di mesi sei di reclusione ed euro tremilaquattrocento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 99, 110, 624 bis e 625 cod. pen..

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32802/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena com- plessiva di mesi sei di reclusione ed euro tremilaquattrocento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 99, 110, 624 bis e 625 cod. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
nonostante le contrarie riserve mediche difesa obbligatoria inesigibile malgrado lesioni salute trattamento medico coattivo pericolo di tortura dovere di soccorso del giudice

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Monza, su concorde richiesta delle parti, ha applicato MI Gjoka Tani, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena com- plessiva di mesi sei di reclusione ed euro tremilaquattrocento di multa in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJOKA TANI nato il 08/03/1981 avverso la sentenza del 27/01/2022 del TRIBUNALE di MONZA Nato avviso alle pArtil udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Monza, su concorde richiesta delle parti, ha applicato MI Gjoka Tani, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena com- plessiva di mesi sei di reclusione ed euro tremilaquattrocento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 99, 110, 624 bis e 625 cod. pen..

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 mar