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Ordinanza — n. 32801/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32801/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32801/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCARBONA FRANCESCO nato a ERICE il 22/07/1995 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Francesco Incarbona ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 10 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Trapani il 24 giugno 2019 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di guida senza patente, con la recidiva nel biennio, fatto commesso il 18 ottobre 2017, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 32801/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

Parole chiave

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testimone a carico carenza di credibilità oggettiva testimonianza della vittima false dichiarazioni senza giuramento diritto di non autoincriminarsi accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Con il primo motivo censura l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCARBONA FRANCESCO nato a ERICE il 22/07/1995 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Francesco Incarbona ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 10 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Trapani il 24 giugno 2019 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di guida senza patente, con la recidiva nel biennio, fatto commesso il 18 ottobre 2017, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. Con il primo motivo censura l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Con il secondo motivo denunzia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione delle vaghe ed aspecifiche censure, che non aggrediscono la idonea, non illogica e non incongrua motivazione dei Giudici di merito in punto di scelta del trattamento sanzionatorio (v. p. 2 della sentenza impugnata); peraltro, le doglianze sono meramente ripropositive di temi già fatti valere con l'atto di appello e disattesi dai Giudici di merito con motivazione non illogica e non incongrua, incentrata sulla pericolosità della condotta consistita nel guidare su una strada molto trafficata un autocarro obsoleto e revisionato ben undici anni prima (quanto all'art. 131-bis cod. pen.) e sull'assenza di elementi positivamente valutabili (quanto al diniego delle attenuanti generiche).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,