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Ordinanza — n. 32800/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to vague grounds and lack of critical analysis of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32800/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding criminal responsibility was illogical and that the sentencing was excessively severe. The court rejected these claims, stating the appeal was vague, lacked necessary critical analysis of the contested arguments, and merely repeated issues already properly addressed by the trial and appellate judges.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is vague, fails to critically analyze the grounds of the contested decision, or merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility vague grounds of appeal lack of critical analysis procedural costs and fine criminal responsibility reasoning prove acquisite tramite sorveglianza prova oggettiva insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH IOLANDA nato a MILANO il 01/10/1990 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Iolanda Levacovieíiricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 2 marzo 2022, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Milano il 14 settembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputata responsabile del reato di tentato furto in abitazione, fatto commesso il 10 maggio 2016, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, applicata la diminuzione per il rito, la ha condannata alla pena di giustizia, ha revocato la sospensione condizionale della pena e la non menzione.

La ricorrente si affida a due motivi con cui lamenta violazione di legge (il primo motivo) e vizio di motivazione (entrambi i motivi). Con il primo motivo censura l'an della responsabilità, essendo la motivazione al riguardo illogica e contr4dittoria, difettando in atti sicure prove di colpevolezza. Con il secondo motivo denuncia difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché vago, non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e comunque riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il