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Ordinanza — n. 32799/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible due to lack of personal standing and prior appeal waiver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32799/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Montanino and Biondelli inadmissible on two grounds. The defendants lacked personal standing to file appeals after the 2017 law eliminated this right, and the lower court's decision was based on a prior agreement to waive all appeal grounds except those regarding sentencing. Consequently, the Court ruled that the appeals were procedurally barred and ordered the defendants to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed by defendants without personal standing after the 2017 reform are inadmissible, particularly when the lower court decision rests on a prior agreement to waive appeal grounds.

Parole chiave

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personal standing appeals waiver of appeal grounds procedural inadmissibility sentencing reduction concordato in appello facoltà di astenersi dal testimoniare alibi testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 599-bis, cod. proc. pen.
Inoltre, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Essendo i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi assenza di colpa nella de- terminazione della causa di inammissibilità ex art. 616 cod.
art. 131-bis cod. pen
I ricorrenti lamentano promiscuamente violazione di legge e difetto di moti- vazione, sotto il profilo della carenza dell'apparato giustificativo circa l'afferma- zione dell'an della responsabilità penale, circa la individuazione della pena e circa la esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Inoltre, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi assenza di colpa nella de- terminazione della causa di inammissibilità ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONTANINO GIUSEPPE nato a CERCOLA il 17/02/1979 BIONDELLI RAFFAELE nato a MASSA DI SOMMA il 09/01/1989 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI4- - - udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Giuseppe Montanino e Raffaele Biondelli ricorrono, tramite un unico atto di impugnazione, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Na- poli, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Napoli il 23 dicembre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati re- sponsabili di furto consumato pluriaggravato di oggetti da cantiere stradale, fatto commesso il 24 ottobre 2021, condannandoli alla pena di giustizia, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena nei confronti di entrambi; con conferma nel resto.

I ricorrenti lamentano promiscuamente violazione di legge e difetto di moti- vazione, sotto il profilo della carenza dell'apparato giustificativo circa l'afferma- zione dell'an della responsabilità penale, circa la individuazione della pena e circa la esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. I ricorsi sono inammissibili, sotto un duplice profilo. Innanzitutto, si tratta di ricorsi personali a sola firma degli imputati, presentati dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, come noto, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in prece- denza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale (nel merito, comunque, l'impugnazione si limita a vaghe lamentazioni circa la pretesa ingiustizia patita in ragione di una pena che si assume essere eccessivamente afflittiva).

Inoltre, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente pro- posta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello.

L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in casi simili la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano. Essendo i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi assenza di colpa nella de- terminazione della causa di inammissibilità ex art. 616 cod. proc. pen. (Corte Co- stituzionale, sent. . 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle a