Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of appeal grounds and non-justified prescription claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Sebastiano Franco Tamburiello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime from money laundering to aggravated theft and claimed prescription, but the Court found the reclassification claim was never raised in the lower court appeal. Furthermore, the prescription argument was deemed irrelevant because it only applied if the reclassification request had been accepted. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked valid grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must strictly adhere to the grounds raised in the lower court appeal; issues not previously contested are inadmissible, and subsidiary arguments like prescription are irrelevant if the primary request for reclassification is rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMBURIELLO SEBASTIANO FRANCO nato a MILANO il 20/11/1973 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 20 aprile 2021 113:Ze rirM2-57~z-a-Cre3 TrtIM-r---laT'el ----d -Mira-no del 2-0—a– aj,te.1., con r cui Tamburiello Sebastiano Franco era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, prima ipotesi, e n. 7, cod. pen. (vicenda criminosa originariamente Contestata come ricettazione e riqualificata dal Tribunale in furto pluriaggravato).
2. Il Tamburiello, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del reato da ricettazione a furto aggravato e alla testimonianza della persona offesa Mauri Matteo. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza della Corte di appello in considera- zione della configurabilità del reato previsto dall'art. 648 cod. pen..
3. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che, con l'atto di appello il Tamburiello aveva contestato esclusivamente l'affermazione di responsabilità e non aveva chiesto la riqualificazione del reato di furto in ricettazione, avendo proposto doglianze esclusivamente in tema di trattamento sanzionatorio, di diniego delle cir- costanze attenuanti generiche e di applicazione della recidiva. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).
4. Quanto al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la tematica della prescri- zione del reato.avrebbe avuto rilievo solo in caso di acco' glimento della richiesta di derubricazione, che è stata disattesa nel paragrafo precedente.
5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1