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Ordinanza — n. 32797/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for attempted theft due to lack of particular triviality under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32797/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The lower courts had convicted the appellant of attempted theft, rejecting her claim that the crime lacked particular triviality under Article 131-bis of the Penal Code. The court found the appellant's arguments insufficient because the stolen value was significant and the behavior involved repeated thefts, making the crime punishable.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court's assessment of particular triviality is supported by congruous reasoning, as such evaluations are non-appealable in matters of legal legitimacy.

Parole chiave

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particular triviality attempted theft inadmissible appeal repeated offenses court costs deposizioni attendibili onere della prova ordinanze probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
La ricorrente si affida ad un unico motivo con cui lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Art. 12, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.
art. 131-bis cod. pen
La ricorrente si affida ad un unico motivo con cui lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma nella misura, che si sima congrua e conforme a diritto, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOSAVLJEVIC BRENDA nato a MILANO il 29/04/1994 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Brenda Radosavljevic ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Milano il 14 gennaio 2022 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Milano il 29 gennaio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputata responsabile del reato di tentativo di furto di capi di abbigliamento aggravato dalla violenza sulle cose, fatto commesso il 3 marzo 2020, e, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, applicato aumento di pena per la continuazione interna ed operata la diminuzione per il rito, la ha condannata alla pena stimata di giustizia.

La ricorrente si affida ad un unico motivo con cui lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile solo a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, giacché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale: occorre a tal proposito rammentare che le valutazioni del giudice di merito in ordine alla sussistenza della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso specifico, il Giudice di appello, con motivazione congrua, ha ritenuto non configurabile la particolare tenuità del fatto, in quanto il valore economico della refurtiva (euro 239,86) corrisponde - si legge - ad una somma certamente non esigua; inoltre, lo stesso comportamento della ricorrente, secondo la Corte di merito, non potrebbe configurarsi come di particolare tenuità, tenuto conto della reiterazione dello stesso: la ricorrente, infatti, non si è accontentata di un solo prelevamento furtivo ma, come si legge alle pp. 2-3 della decisione, di più prelevamenti "uscendo ed entrando dai negozi, incurante dell'antigiuridicità dell'atteggiamento adottato".

Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma nella misura, che si sima congrua e conforme a diritto, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis