Cassation court dismisses appeal on generic mitigating circumstances, ruling trial court's factual assessment is unassailable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Barbara Spada's appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the trial court based its decision on the defendant's high professionalism, the non-essential nature of stolen goods, and a prior conviction. The court held that appellate review cannot re-evaluate the factual judgment unless it is contradictory, affirming the lower court's comprehensive assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; In criminal proceedings concerning generic mitigating circumstances, the trial court's factual assessment is unassailable on appeal unless contradictory, requiring only reference to preponderant elements rather than an exhaustive consideration of all arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA 3ACQUELINE BARBARA nato a SEGRATE il 13/02/1992 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como del 15 aprile 2021, emessa a seguito di giudizio ab- breviato, con la quale Spada Jacqueline Barbara era stata condannata alla pena com- plessiva di e anni due e mesi due di reclusione ed euro duecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 625, n. 2 e 7, cod. pen. (capo 1) e 110, 493 ter cod. pen. (capo 2).
2. La Spada ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. Quanto all'unico motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze atte- nuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffi- ciente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della spiccata pro- fessionalità dimostrata (pagamenti effettuati inferiori alla cifra di euro venticinque per evitare controlli sulla carta di credito), della tipologia di merce sottratta (non solo generi di prima necessità) e del precedente specifico per reato commesso nel 2017. I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto consi- derano in modo parcellizzato gli elementi ritenuti rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa, descrivendone i connotati di particolare gravità e l'assenza di elementi significativi a favore dell'imputata.
6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso