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Ordinanza — n. 32791/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of personal signature under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32791/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Elena Pilan's appeal inadmissible because it lacked the required personal signature mandated by the new procedural law. Although the appellant argued the sentence was excessive, the court noted that the law of August 2017 eliminated the possibility of filing appeals without a personal signature. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, n. 63; Art. 616 c.p.p.: Appeals lacking a personal signature are inadmissible under the new procedural law, rendering the appeal void and subjecting the appellant to costs and fines.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal signature requirement procedural law reform criminal appeal dismissal procedural costs and fines accusa penale posizione della vittima testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 63, of Law no. 103 of 23 June 2017
103, che, come noto, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art.
Art. 613, comma 1, of the Code of Criminal Procedure
1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Constitutional Court Judgment no. 186 of 13 June 2000
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Constitutional Court Judgment no. 186 of 13 June 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILAN ELENA nato a VICENZA il 17/10/1980 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Elena Pilan ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 26 gennaio 2022, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Varese l'8 aprile 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputata responsabile dei reati di furto aggravato consumato e uso indebito di strumenti di pagamento elettronico, commessi 1'8 giugno 2018, e, riconosciuta la continuazione con fatti già in giudicato e con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, applicata la diminuzione per il rito, la ha condannata alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto.

La ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale lamenta la eccessività della pena inflitta poiché la Corte di appello - si afferma - ben avrebbe potuto contenere la pena nei minimi. Il ricorso è inammissibile, poiché a sola firma dell'imputata e presentato dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, come noto, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale (nel merito, comunque, l'impugnazione si limita a vaghe lamentazioni circa la pretesa ingiustizia patita in ragione di una pena che si assume essere eccessivamente afflittiva).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1