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Ordinanza — n. 32788/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against prison sentences for hotel thefts, citing judicial discretion in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32788/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three men convicted of hotel theft inadmissible due to a lack of merit. The appellants argued that their prison sentences were excessive, but the court affirmed the lower court's broad discretion in determining the specific penalty within statutory limits. The decision emphasized that the sentences were properly calibrated to the defendants' professional skills and the significant harm caused to vulnerable victims.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation holds that the determination of the specific penalty within the statutory minimum and maximum falls within the broad discretionary power of the trial judge, requiring only a summary statement of the applied criteria unless the quantification constitutes mere arbitrage or illogical reasoning.

Parole chiave

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criminal sentencing discretion hotel theft prosecution penal proportionality judicial arbitrariness review Italian criminal procedure appellate court powers statutory sentencing limits probabilità di successo del ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 624 cod. pen
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuci- foro, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016
nexakhet/ La pena applicata non è superiore alla edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZAPATA MORALES JUAN MIGUEL nato il 26/06/1953 ZAPATA RUFASTO JUAN JOSE' nato il 08/09/1974 RIVERA MONTENEGRO ALFREDO nato il 23/12/1953 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 20 luglio 2020, con cui Zapata Morales Juan Miguel, Zapata Rufasto Juan Josè e Rivera Montenegro Alfredo erano stati condannati il primo alla pena di anni due di reclusione ed euro duecento di multa in relazione a'? reatbdi cui all'art. 624 cod. pen. (capo H), il secondo alla pena complessiva di anni due e mesi sei dì reclusione ed euro trecento di multa in relazione ai reati di cui all'art.624 cod. pen. (capi I ed L) e il terzo alla pena di anni due di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di cui all'art. 624 cod. pen. (capo H).

2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione per vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. It ricors4) inammissibikt. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, relativo all'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuci- foro, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).. nexakhet/ La pena applicata non è superiore alla edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in con- siderazione della particolare abilità dimostrata nell'organizzazione dei reati, della col- laudata professionalità e del rilevante danno procurato alle vittime straniere, trova- tesi all'improvviso prive di beni essenziali per comunicare e per sostentarsi.

I ricorrenti non si confrontano con l'ampio apparato argomentativo della sen- tenza impugnata, limitandosi a prospettare la propria condizione di marginalità so- ciale e a dedurre l'entità non elevata del valore economico dei beni sottratti negli alberghi.4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Ro