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Sentenza — n. 32781/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; prosecution barred by late complaint under Art. 129 Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32781/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's conviction because the criminal action was barred by the late filing of a private complaint. The appellant argued for violation of law regarding liability and aggravating circumstances, but the court found the complaint was not manifestly unfounded. Consequently, the court ruled that the prosecution was procedurally impossible due to the statutory time limit for complaints.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 110 c.p.p.: A private prosecution action is barred if the complaint is filed after the expiration of the time limit, rendering the criminal action improcedibile.

Parole chiave

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private prosecution late complaint statute of limitations improcedibile action criminal appeal carenza di credibilità oggettiva false dichiarazioni senza giuramento testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
La non manifesta infondatezza del ricorso induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 110 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
La non manifesta infondatezza del ricorso induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE MICHELE nato a LATERZA il 08/11/1956 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 10 dicembre 2020, con cui Clemente Michele era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione e euro trecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen..

2. Il Clemente, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e, in subordine, per insussistenza delle circostanze aggravanti contestate e tfW, conseguente difetto di querela.

3. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per tardività della querela, in quanto le questioni prospettate dal ricorrente non sono manifestamente infondate. La non manifesta infondatezza del ricorso induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che la querela risulta essere stata presentata tardivamente.

4. Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, essendo l'azione penale improcedibile. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, essendo l'azione penale improcedi- bile. Così deciso in Roma il 16 marzo 2023.