Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise the aggravating circumstance in the appeal stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Marrone inadmissible because he failed to request the exclusion of the aggravating circumstance regarding public exposure in his appeal against the lower court's sentence. Although the appellant argued for a violation of law and lack of motivation concerning this specific provision, the court noted he only contested the sentencing severity and generic mitigating circumstances during the appeal. The court ruled that issues not raised in the appeal cannot be introduced in the cassation proceeding to avoid circumventing the appellate court's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, n. 7, cod. pen.; Art. 609, cod. proc. pen.: Issues not raised as grounds for appeal in the second instance are inadmissible in the cassation proceeding, as parties cannot introduce new grounds that would have constituted a clear lack of motivation if not previously considered.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRONE FRANCESCO nato a BARI il 16/03/1971 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata del 12 settembre 2019, ha rideter- minato in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa la pena inflitta nei confronti di Marrone Francesco in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen..
2. Il Marrone a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 625, n. 7, cod. pen. per erronea ap- plicazione dell'aggravante dell'esposizione della cosa a pubblica fede. 2.2. Vizio di motivazione in ordine all'art. 625, n. 7, cod. pen..
3. Va osservato che, con l'atto di appello il Marrone non aveva richiesto l'esclu- sione della suddetta aggravante, avendo proposto doglianze esclusivamente in tema di trattamento sanzionatorio, di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di applicazione della recidiva. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 ma