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Ordinanza — n. 32777/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding nullity of collegiality and right to defense in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32777/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims of procedural nullity and violation of the right to defense. The court found that the collegial deliberation followed proper protocol after a brief recess and that the defendant's waiver of counsel was validly recorded in police reports. Consequently, the lower court's conviction for the specific criminal offenses was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 186 c.d.s.; Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.: The court confirms that a brief recess does not imply sole authorship by the rapporteur and that police reports containing the defendant's waiver of counsel constitute valid proof of the right to defense obligation.

Parole chiave

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criminal nullity collegial deliberation right to defense waiver of counsel police report evidence inadmissible appeal procedural validity atti istruttori penali

Disposizioni normative citate

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Art. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, C.d.S.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 19 dicembre 2018, con cui Trovato Giovanni era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, C.d.S..
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente si limita a prospettare rilievi di natura generica, senza apportare elementi idonei a confutare le modalità dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. chiaramente illustrate nella sentenza impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorrente si limita a prospettare rilievi di natura generica, senza apportare elementi idonei a confutare le modalità dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 8275 del 01/02/2022, Li Gotti
Sez. 6, n. 45459 del 12/10/2004, Rv. 230412
8275 del 01/02/2022, Li Gotti, non massimata; Sez. 6, n. 45459 del 12/10/2004, Rv. 230412).
Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, Asunis
Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori
280381; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROVATO GIOVANNI nato a PATTI il 17/02/1983 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 19 dicembre 2018, con cui Trovato Giovanni era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, C.d.S..

2. Il Trovato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Nullità della sentenza di appello in quanto la contestualità di dispositivo e motivazione presupponeva uno schema già predisposto dal relatore a prescindere da un'effettiva collegialità. 2.2. Violazione del diritto di difesa ed inutilizzabilità delle prove per omesso av- viso della facoltà di nominare un difensore. 2.1 Violazione di legge per mancata adeguata informazione e per la necessità della nomina di un difensore d'ufficio.

3. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, deve confermarsi la ritualità della decisione impu- gnata. Dall'esame degli atti del procedimento, consentito alla luce della tipologia di vizio prospettato dalla difesa, è emerso che, all'esito della discussione, il Collegio si era ritirato in camera di consiglio per la deliberazione e, snldopo quattro ore, era uscito nuovamente, per dare lettura del dispositivo di sentenza con motivazione conte- stuale. Alla luce della non eccessiva complessità della vicenda processuale e della con- creta possibilità di una precedente disamina del materiale probatorio da parte del Collegio, deve escludersi del tutto l'ipotesi che la sentenza abbia costituito il frutto di un autonomo studio del relatore in mancanza di una valutazione collegiale (vedi, per riferimenti, Sez. 2, n. 8275 del 01/02/2022, Li Gotti, non massimata; Sez. 6, n. 45459 del 12/10/2004, Rv. 230412).

4. Con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, da trattare congiunta- mente per ragioni di connessione logica, va ricordato che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolime- trico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia può essere validamente desunta dal verbale di accertamenti urgenti sulla persona o da altri atti di polizia giudiziaria, atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez.4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287).La redazione di tali atti, d'altronde, può non coincidere con l'espletamento dell'accertamento, senza che ciò ne infici la validità.

Nel caso in esame, la Corte di merito ha logicamente evidenziato che il verbale di accertamenti riassuntivo dell'intera vicenda conteneva l'attestazione del ricevi- mento da parte del Trovato dell'avviso orale della facoltà di farsi assistere da un difensore nonché della sua decisione di non volersi avvalere di tale facoltà. Appare sufficiente, peraltro, il dato dell'attestazione dell'effettuazione dell'avviso nel verbale di accertamento tecnico urgente, trattandosi di atto avente valore fidefa- ciente ed in relazione al quale non risulta proposta querela di falso.

Il ricorrente si limita a prospettare rilievi di natura generica, senza apportare elementi idonei a confutare le modalità dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. chiaramente illustrate nella sentenza impugnata.

5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così de