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Ordinanza — n. 32773/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction due to lack of procedural error and valid recidivism reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32773/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly apply recidivism rules and lacked logical motivation for the conviction. The court rejected these claims, affirming that the lower court thoroughly justified the recidivism based on the appellant's history of drug-related crimes and current dangerousness.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on alleged lack of motivation or improper application of recidivism is inadmissible if the lower court's reasoning is complete, logical, and adequately addresses the defendant's arguments regarding prior convictions and current dangerousness.

Parole chiave

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recidivism application drug trafficking conviction lack of motivation procedural inadmissibility dangerousness assessment court costs award Cassazione decision corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
Il ricorrente deduce promiscuamente violazione di legge (art. 99 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 99 cod. pen
Il ricorrente deduce promiscuamente violazione di legge (art. 99 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBADA MOURAD nato il 30/12/1982 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Obada Mourad ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio dalla S.C. di cassazione (sent. n. 1276 del 09/10/2020), ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere (EW detenuto e trasportato un quantitativo pari ad oltre 40 grammi di hashish al fine di farne cessione a terzi, fatto commesso il 23 giugno 2015, in conseguenza condannandolo, applicata la contestata recidiva (specifica ed infraquinquiennale), operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

Il ricorrente deduce promiscuamente violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante e manifestamente illogica: nello specifico, si duole della mancata sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva contestata e del difetto di motivazione in ordine al riconoscimento della stessa. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto poggia su motivi inerenti al trattamento sanzionatorio che, tuttavia, risulta sorretto da completa e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale ha motivato, in modo completo, esteso e ben argomentato, le ragioni per cui ha applicato la contestata recidiva: in particolare, i Giudici hanno tenuto conto della pluralità dei precedenti specifici e reiterati (reati in tema di stupefacenti e reati contro il patrimonio, accertati con sentenze passate in giudicato, di cui si dà atto nella sentenza impugnata), che, unitamente al comportamento posto in essere dal ricorrente ed ai tempi di commissione, confermano la spiccata capacità a delinquere e la propensione alla commissione di reati della stessa specie, espressione di quell'aggravio di pericolosità previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod. pen.; la Corte territoriale ha anche motivatamente osservato che il fatto posto in essere dall'imputato non costituisce una «ricaduta occasionale in delitti che ormai facevano parte del passato dell'Obada, atteggiandosi piuttosto a conferma di un consolidato inserimento dello stesso nella diffusione degli stupefacenti» (cfr. ultima e penultima pagina della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), il ricorrente va condannato non solo al pagamento delle spese ma anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma nella misura, che si stima equa e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom