Cassation appeal dismissed because defense lawyer was not enrolled in the special bar for higher courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer signing the petition was not enrolled in the special bar required for higher courts. Although the first-instance court had convicted the defendant, the procedural defect regarding the lawyer's qualification rendered the appeal invalid under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 568, comma 5, c.p.p.: A cassation appeal converted from an appeal is inadmissible if the defense lawyer is not enrolled in the special bar for higher courts, as this lack of qualification invalidates the petition regardless of the underlying merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCCIO PIETRO nato a PALERMO il 01/10/1984 avverso la sentenza del 23/05/2022 del TRIBUNALE di PALERMOda.t.a..asz_vise~ti :\ : udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che con sentenza del 23 maggio 2022, il Tribunale di Palermo ha dichiarato la penale responsabilità di Pietro Nuccio in relazione al reato di cui all'art. 137 d.igs. 152 del 2006, condannandolo all'ammenda di euro 2000,00. Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile ai sensi dell'art. 568 comma 5, cod. proc. pen., per il tramite dell'Avvocato Salvatore Damiano del Foro di Palermo, che non è non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché la sottoscrizione dei motivi di ricorso da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000). Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità„ e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463;
Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm