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Ordinanza — n. 32555/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lawyer filing it was not registered in the special barroll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32555/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the filing lawyer was not registered in the special barroll required for such proceedings. The appellant, Catia Nappi, sought review of a second-instance judgment through an attorney not listed in the special register mandated by Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if filed by a lawyer not registered in the special barroll, and the appellant bears the procedural costs and a fine.

Parole chiave

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special barroll registration inadmissible cassation appeal unqualified defense attorney procedural costs allocation Cassa delle ammende fine condono delle spese procedurali censure procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
art. 613 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPI CATIA nato a NAPOLI il 09/03/1990 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita lala relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; t Rilevato che Catia Nappi ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Napoli indicata in epigrafe, mediante l'Avvocato Mauro Zollo, del Foro di Napoli, che non è iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., con la conseguente inammissibilità del ricorso, in quanto proposto da difensore non abilitato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente