Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation deposit before filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed it before the required thirty-day period to deposit the court's reasoning. The appellant challenged a preliminary investigation judge's order for the dismissal of a request for review of a preventive seizure, citing an absolute lack of motivation. The court ruled that such an appeal is inadmissible for genericity when the reasoning has not yet been submitted, as admissibility cannot be assessed ex post without the full decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309, comma 10; Art. 324, comma 7, cod. proc. pen.: An appeal against a decision lacking deposited motivation is inadmissible for genericity, as admissibility requires the evaluation of the entire decision including the reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENCHI GUGLIELMO nato a ROCCAPALUMBA il 25/02/1947 avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. LIBERTA di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che in data 29/3/2023 Gugliemo Genchi ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Livorno del 15/3/2023, con la quale è stata rigetta la richiesta di riesame dallo stesso presentata nei confronti del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, lamentando la mancanza assoluta di motivazione di tale ordinanza.
Osservato che tale ricorso è stato presentato avverso il solo dispositivo della decisione del Tribunale di Livorno, prima della scadenza del termine per il deposito della motivazione, che è di 30 giorni ai sensi dell'art. 309, comma 10, al quale rinvia l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., e comunque prima del deposito della motivazione, e dunque risulta inammissibile, in quanto è inammissibile per genericità l'impugnazione con cui si censuri un provvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, in quanto non è consentito che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutata "ex post", richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla parte dispositiva, quanto da quella motivazionale (così Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020, Aghmour, Rv. 279489; conf.
Sez. 3, n. 50790 del 18/09/2019, Ceci,Rv. 277669). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.