Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding prescription suspension periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground regarding the suspension of the prescription term was manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court erred by counting 298 days of suspension caused by the defense attorney's absence, ignoring the non-attendance of witnesses. The court ruled that the attorney's absence alone halts the prescription clock, making the lower court's calculation correct and the appeal baseless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the sole ground is manifestly unfounded, as the lower court correctly applied the law regarding the suspension of prescription terms due to defense attorney absence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO ERCOLE nato a ALTAVILLA SILENTINA il 11/03/1965 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che Ercole Pellegrino ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Salerno indicata in epigrafe, resa il 24/1/2023, con la quale è stata confermata la sua responsabilità in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. b), 64 e 71, 65 e 72, 93 e 95 d.P.R. 380/2001, accertati il 3/4/2017, lamentando, con un unico motivo di ricorso, il mancato rilievo della estinzione per prescrizione di detti reati anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, esclusa dalla Corte d'appello considerando una sospensione del relativo termine per 298 giorni dal 17/12/2018 al 11/10/2019, a causa della astensione del difensore dell'imputato dalla attività di udienza, omettendo di considerare che in tale udienza non erano comparsi i testimoni che avrebbero dovuto essere escussi„ cosicché l'udienza avrebbe dovuto ugualmente essere rinviata, per consentire di assumere le prove testimoniali, con la conseguente esclusione dell'operatività dell'art. 159 cod. pen. e l'errata considerazione dei 298 giorni intercorrenti tra tali date come giorni in cui il corso del termine di prescrizione era sospeso.
Esaminata la memoria depositata dal ricorrente, con allegato il verbale dell'udienza del 17/12/2018, con la quale è stata ribadita la fondatezza dei rilievi sollevati con l'unico motivo di ricorso a proposito dell'errata considerazione della sospensione del termine di prescrizione. Considerato che tale motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo stato chiarito che la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo (così Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, De Gregorio, Rv. 280564, e Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 275834), o svolgere altre attività processuali, cosicché correttamente la Corte d'appello di Salerno ha considerato anche tale periodo di sospensione del corso del termine di prescrizione, escludendone l'avvenuto decorso al momento della pronuncia della sentenza impugnata, posto che considerando i 408 giorni di sospensione indicati nella sentenza il termine massimo di prescrizione è decorso il 16/5/2023, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza dell'unico motivo al quale è stato affidato. Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463;
Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consiglier