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Ordinanza — n. 32543/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific evidence mischaracterization in criminal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32543/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Rodio's cassation appeal inadmissible for failing to identify specific mischaracterizations of evidence. The lower courts convicted Rodio of burning hazardous waste on his own property, relying on logical inferences from the lack of authorization and the location of the fire. The Court rejected the request for a new evaluation of facts, affirming that appellate review is limited to checking for manifest illogicality rather than re-evaluating the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence without pointing to specific mischaracterizations, as the court of appeal's factual findings are binding unless manifestly illogical.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evidence mischaracterization criminal procedure code manifest illogicality hazardous waste disposal burden of proof appellate review limits uso delittuoso di materie esplosive

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S.
262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez.
Sez. 3, n. 40350 del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M.
Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G.
M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez.
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini
13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.
Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro
253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODIO GIOVANNI nato a CEGLIE MESSAPICA il 19/10/1962 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 9 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 12 settembre 2019, con la quale Giovanni Rodio era stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di 3 anni di reclusione, per il reato di cui all'art. 256 bis, comma 1, del cl.lgs. n. 152 del 2006, per avere dato fuoco sia a rifiuti pericolosi sia non pericolosi, depositati in maniera incontrollata in un fondo nella sua disponibilità.

Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, l'inosservanza di disposizioni di legge penale e vizi della motivazione, con riferimento alla affermazione di responsabilità. In particolare, il ricorrente lamenta che non sia stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e del successivo loro abbruciamento da parte del ricorrente. Rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto, il ricorrente, senza individuare specifici travisamenti probatori, chiede una rivalutazione degli elementi di prova che non è consentita dalla legge in sede di legittimità e, in ogni caso, perché detti elementi di prova sono stati adeguatamente considerati dai giudici di merito con motivazione esente da vizi di manifesta illogicità.

La sentenza impugnata, infatti, sottolinea in modo non manifestamente illogico gli elementi di fatto dai quali è stata desunta la responsabilità dell'imputato, evidenziando, in particolare, l'avvenuta combustione dei rifiuti in un luogo nella disponibilità del solo imputato, cioè un fondo recintato e chiuso nella disponibilità solamente del ricorrente (nel quale non è stata negata la presenza dei rifiuti né il loro abbandono, non essendo stata allegata alcuna autorizzazione alla loro gestione, né il carattere temporaneo del loro deposito in detto fondo); la provenienza dei rifiuti medesimi dall'attività imprenditoriale del ricorrente, unico interessato al loro smaltimento, anche in forma illecita; l'assenza di alcun tipo di autorizzazione alla gestione dei rifiuti suddetti: si tratta di considerazioni logiche e idonee a giustificare la conferma della affermazione di responsabilità del ricorrente, che questi ha censurato esclusivamente sul piano della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti, oltre che della loro attribuibilità al ricorrente, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, nel quale resta esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e il contenuto non consentito dell'unico motivo al quale è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere