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Ordinanza — n. 32539/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and improper re-evaluation of sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32539/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Kelly Innocent's appeal inadmissible for being overly generic and asserting facts contrary to proven evidence. The appellant attempted to challenge the conviction for aggravated trespass and assault by claiming he did not live in the victim's home, but the court noted this explanation was already refuted by the lower court. Furthermore, the appeal sought a re-evaluation of the sentencing balance between aggravating and mitigating circumstances, which the court ruled is an exclusive power of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it relies on generic assertions rather than evidence, and if it attempts to re-evaluate the discretionary balance of sentencing factors reserved to the trial judge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal arguments sentencing balance review aggravating and mitigating circumstances Corte di Cassazione testimonianza inattendibile verosimiglianza dei motivi d'asilo asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Del resto, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Del resto, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KELLY INNOCENT nato il 10/01/1990 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE 13RANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso di Innocent Kelly, condannato per i reati di violazione di domicilio aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto, relativamente alla affermazione di responsabilità relativa ai reati di cui ai capi A e D, è formulato in modo generico, assertivo, facendo leva sul canone della "verosimiglianza", estraneo all'accertamento della prova dei fatti nel processo penale, nonché costruito secondo direttrici di censura "in fatto" e rivalutative, di per sé inammissibili: l'imputato fornisce la propria spiegazione dell'accaduto già smentita dai giudici di merito (cfr. pagine 1-2 e 4-5 della sentenza impugnata), poiché è risultato che egli non abitasse abitualmente la casa della persona offesa, ma vi aveva trovato ospitalità, per mera cortesia di que.st'ultima, in qualche occasione; giammai ne aveva le chiavi. L'ampia motivazione rassicura dell'ottimale valutazione delle prove da parte del giudice d'appello.

3. Considerato che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto estremamente generico e manifestamente infondato, volto ad ottenere una rivalutazione del giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto, adeguatamente giustificato dal provvedimento impugnato. Del resto, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838, e giurisprudenza ivi citata).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il