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Ordinanza — n. 32537/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for smuggling, rejecting procedural violations and evidence issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32537/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Battaglia inadmissible, upholding his conviction for smuggling cigarettes. The court found the appellant's arguments regarding procedural violations and evidence manipulation manifestly unfounded and inconsistent with the lower court's reasoning. Consequently, the decision was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 382, 247, 253, 350, 352 c.p.p.; Art. 63, 64 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to adequately refute the lower court's findings on procedural compliance and the validity of evidence obtained through spontaneous declarations.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility smuggling conviction upheld procedural violations rejected spontaneous declarations validity summary procedure application detenzione di stupefacenti porto abusivo di armi diritto di essere arrestato

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 1, c.p.p.
Ritenuto che i due motivi di ricorso, esposti congiuntamente, con i quali si contestano l'inosservanza degli art. 382, comma 1, 247, 253, 350, comma 7, e 352 cod.
Art. 247, c.p.p.
Art. 253, c.p.p.
Art. 350, comma 7, c.p.p.
pen., alla Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod.
Art. 352, c.p.p.
Art. 63, comma 1, c.p.p.
280242), secondo cui sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso, in assenza d; difensore e in difetto degli avvisi di cui agli art. 63, comma 1 e 64 cod.
Art. 64, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 15784 del 23/12/2016
Sez. 2, n. 15784 del 23/12/2016, dep.
Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020
Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA SALVATORE nato a PORTICI il 04/10/1954 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 ottobre 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli del 30 marzo 2022, con la quale Salvatore Battaglia, all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 60.500 di multa, perché ritenuto colpevole del reato ex art. 291 bis del d.P.R. n. 43 del 1973, commesso in Napoli il 29 marzo 2022.

Ritenuto che i due motivi di ricorso, esposti congiuntamente, con i quali si contestano l'inosservanza degli art. 382, comma 1, 247, 253, 350, comma 7, e 352 cod. proc. pen., il travisamento della prova e l'apparenza di motivazione in relazione agli art. 382, comma 1 e 63 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, non confmntandosi adeguatamente il ricorrente con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 3), nella quale sono state valorizzate le circostanze che hanno dato impulso all'attività della Polizia giudiziaria (la detenzione da parte di soggetto già noto per fatti analoghi di sigarette di contrabbando nelle immediate vicinanze dell'abitazione anche a lui in uso), essendosi altresì precisato che le dichiarazioni ammissive rese dall'imputato nell'immediatezza, sia pulfmnoirzetryalizzate, ma cristallizzate nel verbale di arresto, erano pienannenternche alla luce del rito prescelto.

Osservato che l'impostazione dei giudici di merito risulta coerente con la condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 15784 del 23/12/2016, dep. 2017, Rv. 269856), secondo cui l'illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro non dipende dalle modalità con le quali le cose, oggettivamente sequestrabili, sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e all'insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema, dovendosi evidenziare, in ogni caso, che si è proceduto con rito abbreviato, valendo sul punto l'affermazione di questa Corte (cfr.

Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280242), secondo cui sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso, in assenza d; difensore e in difetto degli avvisi di cui agli art. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen., alla Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione, ipotesi queste ultime neanche evocate nella vicenda in esame. t Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi.a in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co