Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for failure to cite statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Anna Rita Guspini inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Guspini challenged a plea bargain sentence from the Novara preliminary judge, arguing for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that her arguments did not fall within the specific statutory exceptions allowing challenges to plea agreements, such as errors in legal qualification or the sentence itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds; failure to cite these grounds renders the appeal inadmissible.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUSPINI ANNA RITA nato a OLBIA il 27/04/1946 avverso la sentenza del 01/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOVARA/dato avviso &le udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che la ricorrente Anna Rita Guspini lamenta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in ordine alla sentenza di patteggiarnento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Novara il 1° dicembre 2022, con la quale le è stata applicata la pena concordata di mesi 9 e giorni 10 di reclusione, in relazione a due episodi del reato ex art. 10 quater, comma 2, del d.
Igs. n. 74 del 2000, accertati rispettivamente il 21 luglio 2016 e il 21 aprile 2017 in Cerano: Considerato che il ricorso è inammissibile perché è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie;
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 Il9lier7),(eztenspre Il Presid