Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to adequately address sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Rubbino's appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Rubbino challenged the appellate court's confirmation of his drug trafficking conviction, specifically arguing against the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected this claim because the appeal failed to sufficiently engage with the lower court's reasoning regarding the defendant's criminal history and lack of confession.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not adequately confront the pertinent considerations of the contested judgment, rendering the complaint manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBBINO GIOVANNI nato a VITTORIA il 09/01/1959 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 12 maggio 2022, che ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Ragusa del 13 settembre 2017, con cui Giovanni Rubbino è stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Acate il 23 novembre 2016.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e in particolare al diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso adeguatamente con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 3), nella quale sono stati rimarcati, in maniera non illogica, i precedenti penali riportati dall'imputato, che, per quanto ritenuti inidonei a giustificare l'applicazione della recidiva, sono stati comunque considerati in grado di delineare negativamente la personalità dell'imputato, in assenza di ulteriori elementi suscettibili di positiva considerazione, non potendosi ritenere tale !a confessione resa a seguito di flagranza del reato.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il Cppts liereiestensore Il Presiden