Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32530/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly unfounded arguments and inadmissible recidiva claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32530/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Angelo Toscano inadmissible, rejecting his challenge to the conviction for drug trafficking and the denial of the minor offense status. The court found the lower court's reasoning regarding the scale of the operation and the recidivism of the defendant to be rational and non-censurable. Consequently, the appeal was dismissed, and Toscano was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 640 c.p.: The court rejects appeals based on re-evaluation of facts or inadmissible recidivism arguments when the lower court's assessment of social danger and professional modus operandi is rational and not subject to review.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction minor offense status recidivism inadmissibility appeal manifestly unfounded procedural costs award imputazione per reati di stupefacenti traffico di cocaina tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 640 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO ANGELO nato a CATANIA il 24/04/1975 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 9 marzo 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Catania dell'8 giugno 2021, con cui Angelo Toscano è stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Catania il 22 febbraio 2021.

Letta la memoria trasmessa il 1° marzo 2023 dal difensore del ricorrente, avvocato Salvatore Centorbi; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il diniego della fattispecie di lieve entità, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, ha rimarcato, in senso ostativo al riconoscimento della fabspecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, le modalità professionali dell'attività di spaccio organizzata dall'imputato, il quale deteneva sostanza stupefacente di tipo cocaina, di cui 50 grammi ancora in pietra e 4,25 grammi in polvere, per complessivi 54,25 grammi, da cui potevano ricavarsi 209 dosi medie singole, avendo agito Toscano all'interno della propria abitazione (dove egli era ristretto agli arresti domiciliari) sita in una nota piazza di spaccio, essendo stati rinvenuti nella disponibilità del ricorrente non solo strumenti per la pesatura e il confezionamento della droga, ma anche banconote di vario taglio per l'importo di 925 euro, riconducibili evidentemente all'attività di spaccio esercitata.

Si è dunque in presenza di una motivazione sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone un differente apprezzamento di merito, non consentito in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata esclusione della recidiva, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di appello sottolineato (pag. 6 della sentenza impugnata), con valutazione non illogica e dunque non censurabile in questa sede, il fatto, indubbiamente pregnante, che l'imputato ha commesso il reato per cui si procede mentre si trovava in regime di arresti domiciliari, essendo egli gravato da numerosi. e recenti precedenti penali anche specifici, per cui il nuovo reato è stato ritenuto indicativo di una maggiore pericolosità sociale di Toscano, rivelatosi del tutto indifferente alle regole imposte dall'Autorità giudiziaria.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Iligliere—estensore naib Il Presidente ,_.....9 , .4..<_,.72_.„...... io LìlnIca Aldo Aceto