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Ordinanza — n. 32527/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for food safety contravention due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32527/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for a food safety contravention. The appellant argued against the finding of guilt and the lack of a specific exemption, but the court found these arguments unsupported by law. The court ruled that the evidence of spoiled flour was sufficient and that the defense failed to properly invoke the relevant legal exemption.

Regesto Legislator

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Art. 5 lett. b) e 6 della legge n. 283/1962; Art. 131 bis cod. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant merely complains about factual findings without raising admissible legal exceptions or demonstrating a lack of evidence for the contravention.

Parole chiave

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food safety contravention inadmissible appeal food safety law criminal conviction legal exemption Cassation procedure evidence sufficiency verifica della cosa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 lett. b) e 6 della legge n. 283 del 1962
Art. 131 bis cod. pen.
Considerato che anche i secondo motivo di ricorso, con cui Leonessa lamenta il vizio di legge con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Considerato che anche i secondo motivo di ricorso, con cui Leonessa lamenta il vizio di legge con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONESSA OSCAR nato a CERCOLA il 01/07/1972 avverso la sentenza del 19/09/2022 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata (con appello convertito in ricorso per cassazione) la sentenza del Tribunale di Salerno del 19 settembre 2022, con cui Oscar Leonessa era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 6.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 5 lettera b) e 6 della legge n. 283 del 1962, accertato in Albanella, frazione Matinella, il 14 luglio 2020.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza, è manifestamente infondato, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di illogicità, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); il Tribunale, invero, ha compiuto un'adeguata disamina delle fonti di prova, valorizzando gli esiti degli accertamenti compiuti dai Nas di Salerno presso la sede del panificio dell'imputato, dove sono state rinvenute materie prime in cattivo stato di conservazione, insudiciate e invase da insetti, avendo le dichiarazioni dell'operante di P.G.

Di Maio trovato ampio conforto nel verbale di ispezione igienico-sanitaria scaturito dai controlli sui sacchi di farina rinvenuti, per cui legittimamente è stata ritenuta provata la contravvenzione contestata. Considerato che anche i secondo motivo di ricorso, con cui Leonessa lamenta il vizio di legge con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è parimenti inammissibile, non risultando dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata che la difesa, in sede di conclusioni, abbia sollecitato il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che invero nella vicenda in esame pare comunque da escludere, in ragione dell'entità della vicenda, essendo risultato mal conservato un quantitativo elevato di farina (circa 150 kg.).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il Cpsi9liere estensore Il