Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for failure to meet specific statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant, Massimo Molfetta, challenged the conviction for drug trafficking but failed to cite the specific grounds required by law. The court ruled that the appeal did not address the limited exceptions permitted for challenging plea agreements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality; appeals failing to meet these criteria are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLFETTA MASSIMO (CUI OONK1IT) nato a BRINDISI il 31/05/1976 avverso la sentenza del 11/11/2022 del TRIBUNALE di VERONA Lato avviso alle_partii3 udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorrente Massimo Molfetta lamenta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in ordine alla sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Verona I'll novembre 2022, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in relazione al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 25 novembre 2020 in Oppeano:
Considerato che il ricorso è inammissibile perché è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 li re estensore Il Pre