Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly unfounded challenges to evidence and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giuseppe Pagano's appeal against his drug trafficking conviction inadmissible. Pagano argued that the appellate court erred in interpreting the probative value of evidence and failed to apply leniency provisions, but the court found these claims generic and unsupported by the record. The court upheld the conviction based on the Guardia di Finanza's findings of cocaine possession and drug preparation tools, rejecting the defense's request for a different evidentiary reading.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be based on specific legal grounds; generic challenges to the probative value of evidence or requests for re-evaluation of facts without new arguments are manifestly unfounded and inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO GIUSEPPE nato a GELA il 24/07/1954 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Perugia del 24 giugno 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Perugia del 28 aprile 2021, con cui Giuseppe Pagano era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.032 di multa, perché ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Passignano sul Trasimeno il 27 marzo 2021.
Letta la memoria trasmessa il 4 aprile 2023 dal difensore del ricorrente, avvocato Fulvio Carlo Maiorca; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, articolandosi le censure difensive nella sostanziale (e invero generica) proposta di una differente lettura della valenza probatoria delle fonti aimostrative acquisite, operazione non consentita in sede di legittimità, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di illogicità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), avendo la Corte di appello, sviluppando le considerazioni del Tribunale, compiuto un'adeguata disamina delle fonti di prova, valorizzando gli accertamenti compiuti il 27 marzo 2021 dalla Guardia di Finanza di Perugia, da cui è emersa la detenzione di cocaina che, per il numero di dosi ricavabili e per il contestuale ritrovamento di strumenti per la pesatura e il confezionamento della droga, è stata ragionevolmente ritenuta destinata allo spaccio, in assenza di elementi alternativi comprovanti l'uso personale della sostanza.
Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui è stata contestata la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è parimenti manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 5), nella quale, in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sono state valorizzate le 2articolari modalità della condotta, ovvero il numero di dosi di cocaina detenute (28) e la circostanza che le stesse erano state preparate dall'imputato, ciò a riprova del SJO pieno inserimento con l'ambiente del narcotraffico.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R