Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for failure to cite statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Nuzzo's appeal against a plea bargain sentence inadmissible. Nuzzo alleged a defect in reasoning regarding the conviction for two offenses under Article 5 of D.Lgs. 74/2000, but failed to identify specific statutory grounds for review. The court ruled that the appeal did not fall within the limited exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p. Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals failing to cite these grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUZZO LUIGI nato a TORRE DEL GRECO il 12/03/1965 avverso la sentenza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di RIETIdato avviso alle parti• - --T") udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; t Rilevato che il ricorrente Luigi Nuzzo deduce il vizio di motivazione con riferimento alla sentenza di patteggiannento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Rieti il 16 novembre 2022, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in ordine a due episodi del reato ex art. 5 del d.
Igs. n. 74 del 2000, accertati rispettivamente il 30 dicembre 2014, il 30 dicembre 2015 e il 30 dicembre 2016 in Poggio Mírteto: Considerato che il ricorso è inammissibile perché è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie;
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 bere estens