Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for generic and inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Greco inadmissible, ordering him to pay legal costs. Greco challenged his conviction for drug trafficking, arguing against the denial of generic mitigating circumstances and the lack of specific statutory mitigations. The court rejected these claims as manifestly unfounded, generic, or logically inconsistent with the lower courts' findings of habitual drug dealing and prior criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals based on generic complaints or lacking specific factual confrontation with the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO RAFFAELE nato a PAGANI il 10/02/1980 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Salerno del 28 ottobre 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore del 23 febbraio 2021, con cui Raffaele Greco era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Pagani il 31 gennaio 2020.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorrente con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 3), nella quale sono stati ragionevolmente richiamati, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., i precedenti penali dell'imputato, a fronte dei quali è stata ritenuta soccombente l'ammissione degli addebiti dell'imputato, avvenuta peraltro al cospetto di un già solido quadro probatorio. Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di appello evidenziato, in maniera non illogica e dunque non censurabile in questa sede; che í guadagni conseguiti da Greco attraverso l'attività di spaccio erano tutt'altro che irrisori, essendo emerso che l'imputato era abitualmente dedito allo spaccio di cocaina nei confronti dell'assuntore Musto, che da circa due mesi era solito acquistare sostanza stupefacente dal ricorrente.
Evidenziato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è parimenti manifestamente infondato, dovendosi anche in tal caso sottolineare, da un lato, la non specificità della doglianza, dall'altro la logicità della motivazione della sentenza impugnata, in cui (pag. 4) è stata rimarcata la abituale dedizione allo spaccio dell'imputato, gravato da precedenti specifici. Considerato che i due restanti motivi, il quarto e il quinto, sono palesemente generici, dolendosi la difesa del mancato proscioglimento dell'imputato in maniera meramente assertiva e astratta, senza alcun confronto con le argomentazioni svolte in punto di responsabilità nelle due conformi sentenze di merito, nelle quali peraltro si è dato atto, come ulteriore elemento di prova, della confessione del ricorrente.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il ~ere