Italian Court dismisses appeal against trial order admitting evidence due to lack of specific immediate remedy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a trial court order admitting prosecution evidence, arguing procedural irregularities. The court ruled that such orders cannot be immediately appealed because the specific remedy for this type of decision is reserved for the final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 507 c.p.p.; Art. 508 c.p.p.: The immediate appeal against a trial order admitting evidence is inadmissible because the legal system provides a specific, deferred remedy limited to the final judgment defining the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAFEDE ANTONINO nato a SIRACUSA il 24/12/1985 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di RAGUSA• — /dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata l'ordinanza del Tribunale di Ragusa del 6 dicembre 2022, che, nel dibattimento in corso di svolgimento a carico di Antonio Bonafede, ha disposto l'acquisizione di un atto di P.G., confermando l'ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen. già emessa dal precedente Collegio giudicante; richiamata la condivisa affermazione di questa Corte (cfr.
Sez. 5, n. 27971 del 25/05/2018, Rv. 273546 e Sez. 2, n. 22599 del 08/05/2014, Rv. 259626), secondo cui è inammissibile l'immediata impugnazione per abnormità dell'ordinanza dibattimentale di ammissione delle prove, in quanto l'ordinamento prevede, in relazione alla stessa, un potere impugnatorio specifico, benché differito (essendo cioè impugnabile solo la sentenza che definisce il procedimento). Osservato, pertanto, che l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i! ricorrente di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile