Italian Court dismisses appeal against plea bargain as it lacks statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Gaetano Passaquindici inadmissible. The appellant personally challenged a plea bargain sentence from the Bari Tribunal, arguing violations of procedural codes. The court rejected the appeal because it was filed personally and did not fall within the specific statutory exceptions allowing challenges to plea bargains.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality; personal appeals or those outside these grounds are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSAQUINDICI GAETANO nato a BARI il 28/08/2003 avverso la sentenza del 18/11/2022 del TRIBUNALE di BARIisoallepai udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorrente Gaetano Passaquindici, con ricorso personale, deduce la violazione degli art. 129 e 444 cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di patteggiamento emessa il 18 novembre 2022 dal Tribunale di Bari, in relazione al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Bari il 16 novembre 2022; Considerato che il ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto, ovvero sia perché presentato personalmente, sia perché è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie;
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 Il i tglierRFisrunLkre Il Presidente