Italian court dismisses appeal for drug possession as manifestly unfounded due to prior rejection of minor offense claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Carmine Passariello's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Passariello challenged a lower court decision that convicted him of possessing 48 grams of hashish while on home arrest, arguing it constituted a minor offense. The court rejected this argument as repetitive, noting the lower court had already thoroughly analyzed and dismissed the claim for minor status based on the quantity and circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 4 e comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990: The court must reject an appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed in the contested judgment without providing a new legal comparison.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARIELLO CARMINE nato a MADDALONI il 20/09/1982 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 aprile 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Benevento del 15 gennaio 2021, con la quale Carmine Passariello è stato condannato alla pena di anni 1, mesi 10 di reclusione ed euro 5.000 di multa, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Moiano il 30 ottobre 2020.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il diniego della fattispecie di lieve entità, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in maniera non illogica, ha rimarcato, in senso ostativo al riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, la circostanza che la droga rinvenuta dai CC di Airola consisteva in 48 grammi di hashish, da cui erano ricavabili 278 dosi medie singole, dovendosi peraltro considerare che Passariello deteneva tale sostanza pur essendo in regime di arresti domiciliari per spaccio.
Rilevato che il ricorso, privo di un adeguato confronto con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 a