Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding refusal of voluntary surrender mitigation due to external police pressure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to grant mitigation for voluntary surrender, but the defense's claim was rejected because the suspect was under arrest during a search. The court ruled that external police pressure negated the spontaneity required for the statutory mitigation, aligning with established precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 comma 1 numero 6 cod. pen.; The mitigation for voluntary surrender requires internal motivation and cannot be granted when the suspect's conduct is influenced by external factors such as arrest or detention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRIPPOLI MICHELE nato a BARI il 21/10/1994 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 9 maggio 2022, che ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Bari del 12 ottobre 2021, con la quale Michele Strippoli era stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Bari il 12 marzo 2021.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 comma 1 numero 6 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto sostanzialmente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; in tale pronuncia, a pag. 2, è stato infatti legittimamente evidenziato che l'attenuante invocata dalla difesa non era concedibile, poiché la norma richiede la spontaneità del c.d. ravvedimento operoso, non configurabile nel caso in cui l'azione sia influenzata da fattori esterni quali, come nella vicenda in esame, l'essere in atto una perquisizione, a seguito della quale verosimilmente la sostanza stupefacente sarebbe stata comunque rinvenuta, impostazione questa coerente con l'affermazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la circostanza attenuante del ravvedimento operoso, di natura soggettiva, richiede che la condotta resipiscente, posta in essere dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, sia spontanea e determinata da motivi interni, senza pressioni o costrizioni e non influenzata da fattori quali l'arresto e lo stato di detenzione" (cfr.
Sez. 5, n. 17226 del 09/12/2019, dep. 2020, Rv. 279167); Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il C 'Oliere stensore em__, Il Presi