Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for failing to cite statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant failed to identify specific grounds permitted by law for challenging such sentences, including errors in the expression of the defendant's will or legal qualification. Consequently, the court applied the rule that appeals outside these statutory categories must be rejected with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds; failure to cite these grounds renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTONI ASIA nato a ROMA il 02/03/2000 avverso la sentenza del 08/10/2022 del TRIBUNALE di ROMA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che la ricorrente Asia Bertoni lamenta il mancato proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Roma 1'8 ottobre 2022, con la quale le è stata applicata la pena concordata di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 16.000 di multa, in relazione al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato il 7 ottobre 2022 in Roma:
Considerato che il ricorso è inammissibile perché è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiannento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 Il e si lieretenso Qr Il Presidente