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Ordinanza — n. 32514/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against demolition order due to lack of specific evidence on applicant's financial and health status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32514/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay court costs. The lower court had rejected the request to revoke a demolition order because the applicant failed to provide specific evidence regarding their financial status, family income, or health conditions. The Supreme Court upheld this decision, noting the appeal did not address the substantive reasoning that the necessary documentation was missing.

Regesto Legislator

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Law n. 689/1981; Art. 7 CEDU; Art. 31 comma 5 DPR n. 380/2001: An appeal against an enforcement order is inadmissible if the applicant fails to provide specific evidence of financial hardship, health status, or access to social housing as required by law.

Parole chiave

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demolition order enforcement inadmissible appeal financial hardship evidence health condition proof social housing access procedural inadmissibility civil enforcement proceedings ordine di demolizione

Disposizioni normative citate

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Law n. 689 of 1981
Article 7 of the ECHR
689 del 1981, dell'art. 7 della C.E.D.U., e dell'art.
Article 31, paragraph 5 of D.P.R. n. 380 of 2001
7 della C.E.D.U., e dell'art. 31 comma 5 del d.P.R.
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI BRUNO nato a ROCCA DI PAPA il 08/08/1942 avverso l'ordinanza del 14/03/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata l'ordinanza del Tribunale di Velletri del 1° giugno 2022, che, in sede esecutiva, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di Di Giovanni Bruno, finalizzata a ottenere la revoca o la sospensione, dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri il 9 dicembre 2020, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri del 4 giugno 2018;

Ritenuto che l'unico motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione della legge n. 689 del 1981, dell'art. 7 della C.E.D.U., e dell'art. 31 comma 5 del d.P.R. n. 380 del 2001, è manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni dell'ordinanza impugnata, nella quale è stato rimarcato, in maniera non illogica, il difetto di specificità delle deduzioni difensive, non essendo stata allegata alcuna documentazione comprovante sia lo stato patrimoniale e reddituale del destinatario dell'ordine dennolitorio e del suo nucleo familiare, sia l'eventuale ricorso dell'interessato a procedure di accesso all'edilizia popolare, come pure alcuna adeguata allegazione, né in sede di merito, né in questa sede, risulta fornita rispetto alle condizioni di salute del ricorrente.

Osservato, pertanto, che l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023