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Ordinanza — n. 32513/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32513/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal under Article 129 and lack of reasoning regarding recidivism, but failed to cite grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the court ruled that the appeal did not address the specific grounds for challenging plea bargain sentences.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty illegality; appeals failing to cite these grounds are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal Criminal Procedure Code inadmissible appeal recidivism defense court costs award imputazione per reati di stupefacenti ritiro della querela penale istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO MARCO nato a ROMA il 25/11/1980 avverso la sentenza del 11/11/2022 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIfdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorrente Marco Palumbo lamenta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione sulla recidiva in ordine alla sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Velletri I'll novembre 2022, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa, in relazione al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 22 agosto 2022 in Pomezia:

Considerato che il ricorso è inammissibile perché è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 IleCeglivestepsore Il Presid