Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal under Article 129 and lack of reasoning regarding recidivism, but failed to cite grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the court ruled that the appeal did not address the specific grounds for challenging plea bargain sentences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty illegality; appeals failing to cite these grounds are inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO MARCO nato a ROMA il 25/11/1980 avverso la sentenza del 11/11/2022 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIfdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorrente Marco Palumbo lamenta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione sulla recidiva in ordine alla sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Velletri I'll novembre 2022, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa, in relazione al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 22 agosto 2022 in Pomezia:
Considerato che il ricorso è inammissibile perché è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 IleCeglivestepsore Il Presid