Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for illegal drug possession due to procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it was filed outside the statutory grounds for review. The appellant challenged the conviction for illegal possession of hashish and cocaine, arguing for acquittal or leniency, but failed to cite specific exceptions under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal lacked legal basis and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty legality; appeals failing to meet these criteria are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHOULAID ABDELMOUNIM nato il 15/11/1991 avverso la sentenza del 10/10/2022 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANO(datosa_alLe_padjjj udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorrente lamenta la mancata assoluzione e l'omesso riconoscimento della fattispecie di lieve entità in ordine alla sentenza di applicazione della pena concordata (di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 12.000 di multa) emessa il 10 ottobre 2022 dal G.U.P. del Tribunale di Avezzano, in relazione al reato di detenzione illecita di hashish e cocaina, fatti accertati in data 22 novembre 2021 in Magliano dei Marsi e Trasacco:
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 Il lieriAstenspre Il Pres