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Ordinanza — n. 32510/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge on drug charge reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32510/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged a lower court's conviction for drug trafficking, arguing the facts should have been reclassified under a different statutory provision. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting the appellate court had already thoroughly examined and dismissed similar arguments based on the appellant's significant role in the illegal detention of large cocaine quantities.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and merely reproduce arguments already adequately examined and rejected in the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded drug trafficking charges reclassification of facts Court of Cassation contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRETI AMARILDO nato il 24/07/1984 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 18 gennaio 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini del 24 maggio 2019, con cui Breti Amarildo era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 73 comma 1 bis del d.P.R. 309/1990, commesso in Rimini in epoca compresa tra il dicembre 2014 e il febbraio 2015.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, all'esito di un'ampia ricostruzione dei fatti di causa, ha evidenziato che il ricorrente ha rivestivo un ruolo rilevante nell'ambito dell'altrui (ovvero del concorrente Brigel Uka) detenzione illecita di sostanze stupefacenti, avente ad oggetto quantitativi elevati (almeno un chilo) di cocaina;

Rilevato che il ricorso, privo di un adeguato confronto con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il Coilsigi ere èstensore Il Presiden